G.U.
n. 162 del 12-07-08
D.Lgs. Governo n°
120 del
26/06/2008
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa
all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici
aromatici nell'aria ambiente.IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante attuazione della direttiva
2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la legge 25
gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti all'Italia dall'appartenenza alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2006, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto
mesi dalla data della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed
integrazioni ai decreti legislativi ivi previsti;
Considerata la
necessita' di apportare al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, correzioni
e integrazioni volte a precisarne, in aderenza alla citata direttiva
2004/107/CE, alcune modalita' applicative;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 20 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 1.
All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, la parola: «spaziale» e' soppressa e le parole: «e dei modelli» sono
sostituite dalle seguenti: «o sulla base dei modelli».
2. All'articolo 3 del
decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e
le province autonome individuano, sulla base delle valutazioni effettuate ai
sensi dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli
inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al rispettivo valore obiettivo. In
tali zone e agglomerati le regioni e le province autonome assicurano che i
livelli di detti inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore
obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di qualita' dell'aria
compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3,
le parole: «in conformita' alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti:
«sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi».
3. All'articolo 5 del
decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al
comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle
tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a
rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1,
conformemente alle previsioni dell'allegato III, paragrafo II, e dell'allegato
IV, paragrafo I.».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole:
«all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2008»;
b) dopo il
comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di
concentrazione ed alle deposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai
commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea
secondo quanto previsto al comma 8».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono
soppresse.
6. L'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e'
sostituito dal seguente allegato:
«Allegato I (previsto all'art. 3, comma 1)
Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene
=====================================================================
Inquinante | Valore obiettivo [1]
=====================================================================
Arsenico | 6,0 ng/m3
Cadmio | 5,0 ng/m3
Nichel | 20,0 ng/m3
Benzo(a)pirene | 1,0 ng/m3
[1] Il valore
obiettivo e' riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella
frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile»
7. All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione, utilizzando a
tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni» e'
sostituito dal seguente: «con le informazioni derivanti dagli inventari delle
emissioni e delle tecniche di modellizzazione».
8. All'allegato III,
paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «presso le
aree» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree»;
b) al punto 1, lettera
b), dopo la parola: «popolazione» sono inserite le seguenti: «in
generale»;
c) al punto 3, le parole: «L'area di rappresentativita» sono
sostituite dalle seguenti: «In via ordinaria, l'area di
rappresentativita»;
d) al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata,
negli stessi siti,» sono sostituite dalle seguenti: «installata, con riferimento
agli stessi siti,» e la parola: «sottovento» e' sostituita dalla seguente:
«sopravento».
9. All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno» sono
soppresse e dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono aggiunte le
seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge».
10. All'allegato III,
paragrafo IV, secondo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
dopo la parola: «documentazione» sono aggiunte le seguenti: «in modo da
garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo».
11.
All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, dopo le parole: «percentuali di incertezza» sono inserite le seguenti:
«riportate in tabella».
12. All'allegato V del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e'
sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli
degli inquinanti»;
b) al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto
dalla norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e' soppresso;
c)
ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite dalla seguente:
«della»;
d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova».
13. All'appendice I del
decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, al punto 3.1, la parola: «Alconox» e'
sostituita dalla seguente:
«Detergente» e al punto 4.2, ultimo capoverso, la
parola:
«concentrazione» e' sostituita dalla seguente: «quantita».
14.
All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodo
di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del
mercurio»;
b) al punto 4, la parola: «Swagelook» e' sostituita dalle
seguenti: «per tubi in teflon»;
c) al punto 5.12, le parole: «(Merk cod.
1.06839.1000)» e le parole: «tipo swagelook» sono soppresse; le parole: «lo
swagelook» sono sostituite dalle seguenti: «il raccordo» e la
parola:
«swagelook» e' sostituita dalla seguente: «raccordo».
Art.
2. - Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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